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Italiani all’estero: regolarizzazione entro il 30 aprile 2010

Fonte: Italian Network

15 marzo 2010

Italiani all’estero: regolarizzazione entro il 30 aprile 2010

  L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare che richiama la precedente numero 48/E del 17 novembre 2009 relativa alle modalità di regolarizzazione delle posizioni dei lavoratori dipendenti che hanno commesso violazioni nell’ambito del monitoraggio fiscale di investimenti esteri ed attività estere. La circolare riguarda sia i  Dipendenti Pubblici che i Dipendenti Privati e concerne sia i casi di  Dichiarazione tardiva che di  Dichiarazione integrativa od omesse  per gli anni pregressi al periodo d’imposta 2008. Nel primo caso la circolare riguarda i  dipendenti pubblici,  la cui residenza fiscale in Italia è determinata dalla legge, ed hanno l'obbligo di dichiarare nel modulo RW della dichiarazione annuale dei redditi non il conto corrente costituito all’estero per l’accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte (per il quale rimane comunque l'obbligo di dichiarazione nel quadro RM del modello UNICO), ma  gli eventuali investimenti finanziari o patrimoniali derivanti dall’impiego di tali  somme. Non sussiste, inoltre, l'obbligo di  compilazione del modulo RW nel caso vengano date  disposizioni all’istituto bancario estero di trasferire su un conto corrente italiano gli interessi maturati sul conto estero, consentendo in tal modo alla banca italiana di operare la ritenuta d’ingresso ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (cfr. circ. 19 giugno 2002, n. 54/E), ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto legge n. 167 del 1990. In tal senso infatti è assolto in via definitiva l’onere dichiarativo dei relativi redditi. L’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale  viene meno, tuttavia,  al rientro in Italia del dipendente, qualora questi mantenga, per qualsiasi motivo, le suddette disponibilità all’estero. Pertanto, i  dipendenti che hanno prestato la propria attività lavorativa all’estero e sono rientrati in Italia, entro il 31 dicembre 2008, mantenendo le proprie disponibilità all’estero – compresi quelli attualmente in pensione - qualora abbiano presentato la dichiarazione annuale, ma abbiano omesso di presentare il modulo RW, nonché di dichiarare i relativi interessi, possono usufruire del trattamento sanzionatorio attenuato indicato nella citata circolare n. 48/E del 2009. A quest’ultimo fine, deve essere presentata la dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta 2008, compilando esclusivamente il frontespizio e il modulo RW, Sezione II, per indicare la consistenza del conto corrente al termine del medesimo anno e deve essere versata la sola sanzione in misura fissa di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Sono previste delle riduzioni delle sanzioni in base alla data di presentazione della suddetta dichiarazione.


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