12 marzo 2010
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la circolare n. 9/E la disciplina del riporto delle perdite fiscali: per le società in consolidato che decidono di fondersi o scindersi, le perdite maturate negli esercizi in cui vale l’opzione sono tutte riportabili, dato che possono escludersi manovre elusive volte a realizzare, con l'operazione di aggregazione, la compensazione delle perdite tra le società coinvolte. Le perdite prodotte dalle società aderenti al consolidato nascono già compensabili con gli utili delle altre aziende incluse nella tassazione di gruppo.